Catasto impianti

12.09.2018

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore in Liguria le nuove disposizioni e i nuovi criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, approvato il 22 dicembre 2014 dalla Giunta regionale in recepimento delle recenti normative in materia. 

Le nuove regole rendono omogenee su tutto il territorio regionale le procedure di trasmissione dei rapporti, i costi, le modalità degli accertamenti e le ispezioni sull'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti termici (caldaie condominiali, impianti autonomi e per il raffrescamento di potenza superiore ai 12 kW).  La nuova normativa prevede anche l'attivazione di modalità informatizzate per l'invio dei rapporti per semplificare e snellire le procedure e trasparenza dei controlli e delle ispezioni. 

Il provvedimento, in vigore dal 1 gennaio 2015, sostituisce gli attuali regolamenti comunali e provinciali relativi alle manutenzioni e ispezioni degli impianti confermando il ruolo di autorità competenti ai comuni sopra i 40 mila abitanti ed alle province sulla restante parte del territorio che opereranno sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni regionali. 

   CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI

La Regione Liguria istituisce, gestisce e aggiorna il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013.

Il Catasto contiene la seguente documentazione in formato digitale:

a) scheda identificativa dell'impianto;

b) rapporti di controllo di efficienza energetica;

c) rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente (allegato 1 alle presenti disposizioni).

Ogni impianto censito sarà individuato da un "codice catasto" assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

Il Catasto permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti e la relativa compilazione ed aggiornamento attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. 

Per i nuovi impianti, l'accatastamento deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

In caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. È compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.

In tutte le situazioni sopra descritte, l'installatore all'atto di registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.

Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile sul Portale della Regione Liguria. 

TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il rapporto di controllo di efficienza energetica, firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, deve essere trasmesso al Catasto, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.

All'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo, il cui pagamento può essere effettuato esclusivamente on-line, tramite carta di credito, nel sistema del Catasto.

Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto.

La validità effettiva del rapporto di controllo di efficienza energetica decorre a partire dalla data di protocollazione dello stesso da parte di Regione Liguria: la ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul catasto.

Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come specificato nella tabella C (Rendimento di combustione) di cui al paragrafo 14, o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto in tabella B (Contributi per fasce di potenza).

Nel caso in cui si verifichino una o entrambe le suddette condizioni, l'impianto sarà infatti automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi.

CONTRIBUTO PER L'INVIO

Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestione del Catasto, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.

Nel rispetto del principio di equità, tale contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto, come indicato nella successiva tabella B (Contributi per fasce di potenza).

ISPEZIONI

Le ispezioni si effettuano su impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento), non minore di 12 kW.

L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente; i risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto.

Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate come segue:

a) ispezioni su tutti gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché degli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, con anzianità superiore a 15 anni;

c) ispezioni, ogni due anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

d) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;

e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;

f) ispezioni su tutti gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e riportati nella successiva tabella C (Rendimento di combustione) di cui al paragrafo 14.

Saranno inoltre effettuate ogni anno verifiche a campione sul 2% degli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW con anzianità inferiore a 15 anni.

Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 8 e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenete data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.

Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto (art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del condominio se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell'impianto.  

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