Rapporto di efficienza energetica
Quando va compilato il rapporto di efficienza energetica? A decorrere dal 1 marzo 2018 è entrato in vigore il REGOLAMENTO REGIONALE 21 FEBBRAIO 2018 N. 1 - Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22 (Norme in materia di energia). Il regolamento sostituisce le disposizioni ed i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici in materia di manutenzione e ispezioni di impianti termici.
La gestione dell'inserimento dell'impianto a catasto, del relativo pagamento del bollino e la trasmissione del rapporto di efficienza energetica è affidata alla ditta manutentrice, autorizzata e accreditata dalla Regione Liguria ad effettuare tali procedure.
In fase di accatastamento viene assegnato ad ogni impianto un codice univoco, che deve essere riportato sul libretto d'impianto. I responsabili degli impianti possono visualizzare i dati del proprio impianto sul link consultazione.
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 Kw e di climatizzazione estiva/invernale di potenza nominale uguale o maggiore a 12 Kw.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione(secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione delle macchine)